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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Composizione, elezione e durata
Art. 3 - Incompatibilità
Art. 4 - Funzioni del Comitato
Art. 5 - Altre forme dell'azione del Comitato
Art. 6 - Rapporti con altri organi
Art. 7 - Programmazione delle attività del Comitato
Art. 8 - Funzionamento
Art. 9 - Indennità di funzione e rimborsi
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Abrogazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge regola i compiti, funzionamento ed elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi in attuazione dell'art. 7 della Legge n. 223 del 6 agosto 1990 Sito esterno " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ed in relazione alle competenze dalla stessa assegnate alle Regioni.
Art. 2
Composizione, elezione e durata
1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, formato da nove membri. Essi durano in carica quanto il Consiglio; sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti nelle discipline attinenti la comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge fra i membri del Comitato il Presidente.
3. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti per le prime due votazioni, poi a maggioranza semplice, un regolamento per il proprio funzionamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.
4. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, il Consiglio regionale provvede alle nuove nomine nel rispetto della rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio regionale.
5. Salve restando le procedure previste dalla LR n. 18 del 1980, ai fini della nomina ogni soggetto interessato può formulare candidature, corredata di curricula, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. A tale fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale darà adeguata pubblicità dell'inizio del procedimento di nomina e del termine finale per la presentazione delle candidature. Le candidature presentate verranno sottoposte ad una esame istruttorio da parte della Commissione consiliare competente. Possono essere votate in Consiglio solo le candidature presentate entro il termine prescritto.
Art. 3
Incompatibilità
1. I Consiglieri e i collaboratori regionali non possono rivestire la carica di componenti del Comitato radiotelevisivo.
2. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono detenere quote di proprietà, nè avere rapporto di lavoro dipendente, nè ricoprire incarichi societari o dirigenziali all'interno o per conto delle società concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive private, nonchè in quelle di produzione e distribuzione degli impianti, di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera con riferimento alle società ad esse direttamente o indirettamente collegate o da esse controllate.
3. Il Presidente del Comitato radiotelevisivo non può svolgere alcun tipo di attività professionale per conto delle società e imprese di cui al comma 2. Gli altri membri del Comitato non devono svolgere nessun tipo di attività professionale continuativa e devono comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. La corrispondente documentazione viene inviata alla Commissione competente.
4. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'ufficio.
Art. 4
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia di emittenza radiotelevisiva e, in questa veste, concorre alla definizione di contenuti delle collaborazioni e delle convenzioni fra la Regione, l'organo periferico della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale, fissandone i criteri e coordinandone l'attuazione per conto della Regione.
2. Esso inoltre:
- concorre alla definizione del parere regionale e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni alla Regione, così come previsto dall'art. 3, comma 19, della legge medesima;
- esprime parere secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 1, della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno, sulla destinazione della pubblicità fatta dalla Regione a favore delle emittenti private locali;
- esprime parere preventivo su provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge medesima;
- propone, nell'ambito della sua funzione di consulenza, ogni opportuna iniziativa al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e problemi della comunicazione radiotelevisiva nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali;
- formula proposte al Consiglio di amministrazione della società concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, l'a dove è prevista, quella televisiva regionale, attuando rapporti con l'organo regionale della concessionaria pubblica. Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;
- nell'ambito delle proprie funzioni propone altresì indagini, studi e ricerche.
Art. 5
Altre forme dell'azione del Comitato
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo pone in essere idonee forme di contatto, confronto e partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione televisiva e radiofonica, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali che la legge gli demanda anche proponendo conferenze regionali sull'informazione e sulla comunicazione radiotelevisive.
Art. 6
Rapporti con altri organi
1. In relazione all'art. 7, comma 5, della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno, il Comitato esercita, d' intesa con la Regione, le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle funzioni per essi previste dalla normativa sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
2. Rientrando in particolare nelle attività di cui al comma precedente la tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive e radiofoniche operanti in ambito regionale e la pubblicazione degli indici si ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
3. Esso inoltre intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno.
4. Il Comitato regionale RAI - TV, sentita la Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, può assumere iniziative in materia di azioni positive di cui all'art. 11 della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno ed in attuazione della Legge n. 125 del 1991 Sito esterno.
5. Per le suddette attività il Comitato medesimo formula proposte al Consiglio regionale ed alla Giunta, nell'ambito delle previsioni di cui al successivo art. 7.
Art. 7
Programmazione delle attività del Comitato
1. Il Comitato presenta entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta un programma di attività e relative previsioni di spesa.
2. Presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Giunta una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.
Art. 8
Funzionamento
1. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da un ufficio la cui dotazione dovrà essere prevista nell'organico del Consiglio regionale e sarà definita con apposito provvedimento dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
2. I mezzi materiali, i locali, l'arredamento. le attrezzature, e quant' altro, sono assegnati al Comitato secondo le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato stesso. I mobili, le attrezzature ed i beni durevoli assegnati sono dati in carico al Presidente del Comitato, che ne diviene consegnatario responsabile.
3. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organo sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le norme e le procedure previste per la contabilità e la finanza del Consiglio regionale.
Art. 9
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al 45% di quella percepita dai Consiglieri regionali, da corrispondersi in ragione di dodici mensilità, ed il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato stesso.
2. Ai restanti componenti del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'organo e per la partecipazione ad eventuali gruppi di studio all'interno del Comitato deliberati, gettone giornaliero corrispondente a Lire 100.000, oltre il rimborso delle spese relative alle riunioni suddette. Il Consiglio regionale verificherà la necessità dell'eventuale adeguamento dell'ammontare del gettone di presenza, provvedendo in merito con proprio atto amministrativo.
3. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio debbano recarsi in località diverse da quella ove ha sede l'organo, compete il trattamento di missione previsto dall'art. 24 della LR 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni, dietro autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di urgenza, tale autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa annualmente autorizzati nel Capitolo 00350 " Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio Regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche", a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 11
Norma transitoria
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dell'Emilia - Romagna attualmente in carica è prorogato fino all'elezione del Comitato previsto dalla presente legge.
Art. 12
Abrogazione
1.
E' abrogata la LR n. 52 del 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 gennaio 1992

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