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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 5

NORME IN MATERIA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI IN PROPRIO. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 6 febbraio 1992

Art. 2
Sostituzione dell'art. 18 della LR 27 gennaio 1986, n. 6
1.
L'art. 18 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è sostituito con il seguente:
"Art. 18
Stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio
1. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio è autorizzato secondo le modalità del presente articolo, quando:
a) sia effettuato entro il perimetro della struttura o dello stabilimento in cui sono stati prodotti e si riferisca esclusivamente ai rifiuti ivi prodotti;
b) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento e/ o stoccaggio autorizzati;
c) la quantità massima stoccabile sia inferiore al quantitativo prodotto in sei mesi ovvero in un anno nel caso in cui la quantità stessa non sia superiore a quindici tonnellate annue;
d) sia rispondente, nel sito e nelle attrezzature, ai requisiti della normativa vigente e la sua conduzione non costituisca motivo di pregiudizio o danno per i terzi, ovvero per l'ambiente.
2. Nella domanda di autorizzazione, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni di cui al comma 1, ed indica la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti annualmente nonchè di quelli che intende stoccare provvisoriamente, le modalità di stoccaggio e il nominativo del soggetto autorizzato a cui i rifiuti sono conferiti per lo smaltimento finale, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale.
3. Alla domanda è allegata una perizia giurata rilasciata da un tecnico esperto iscritto all'Albo professionale degli ingegneri o dei chimici, che dovrà attestare l'idoneità del sito e delle attrezzature impiegate e la loro rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa vigente; tale perizia dovrà essere redatta conformemente al modello stabilito con la direttiva di cui al comma 2.
4. L'ente delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificata l'idoneità della documentazione, rilascia l'autorizzazione della durata massima di cinque anni, e trasmette copia della documentazione medesima al Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio. In caso di inadempienza dell'ente delegato, l'interessato richiede alla Regione di provvedere in via sostitutiva e si intende autorizzato transitoriamente trascorsi trenta giorni dalla richiesta stessa.
5. L'ente delegato stabilisce nell'autorizzazione l'entità della garanzia finanziaria di cui all'art. 19. Tale garanzia dovrà essere prestata entro 20 giorni dal rilascio dell' autorizzazione; decorso inutilmente tale termine, la stessa autorizzazione si intende revocata.
6. Alle autorizzazioni relative ad una capacità massima di stoccaggio non superiore a quindici tonnellate, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto previsto dai commi 2 e 4. ".

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