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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 5

NORME IN MATERIA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI IN PROPRIO. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 6 febbraio 1992

Art. 3
Modifica dell'art. 19 della LR 27 gennaio 1986, n. 6
1.
Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6, è inserito il seguente comma:
"2 bis. La garanzia finanziaria, da presentare all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio, sarà costituita dalla presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'ente medesimo rilasciato da istituti bancari o assicurativi, ovvero sarà presentata secondo le diverse modalità stabilite dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. ".

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