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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/02/1992

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 5

NORME IN MATERIA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI IN PROPRIO. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 6 febbraio 1992

Art. 4
Disposizione transitoria
1. Si intendono autorizzati per un anno color che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio, ai sensi dell'art. 18, della LR 27 gennaio 1986, n. 6 così come sostituito dalla presente legge.
2. SI intendono altresì autorizzati per un anno coloro che hanno presentato alla Regione domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico - nocivi prodotti in proprio, prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè rientrino nelle condizioni di cui all'art. 18 della LR n. 6 del 1986 come sostituito dalla presente legge, e rendano la stessa domanda conforme a quanto ivi stabilito entro il termine di cui al comma 1.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2 sono presentate personalmente dall'interessato o da un suo delegato all'ente competente che rilascia apposito attestato di ricevimento.
4. Prima della scadenza dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 l'ente delegato provvede al rilascio dell' autorizzazione in conformità a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 18 della LR n. 6 del 1986 così come sostituito dalla presente legge.

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