LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 5
NORME IN MATERIA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI IN PROPRIO. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 6 febbraio 1992
INDICE
Art. 1 - Integrazione degli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, della LR 27 gennaio 1986, n. 6
Art. 2 - Sostituzione dell'art. 18 della LR 27 gennaio 1986, n. 6
Art. 3 - Modifica dell'art. 19 della LR 27 gennaio 1986, n. 6
Art. 4 - Disposizione transitoria
Art. 5 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione degli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, della LR 27 gennaio 1986, n. 6
1.
All'art. 14, comma 1 della LR n. 6 del 1986 e aggiunta la seguente lettera f):
"f) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio ".
2.
All'art. 15, comma 1, lett. b), della LR n. 6 del 1986, sono aggiunte le seguenti parole:
" prodotti da terzi ".
Art. 2
Sostituzione dell'art. 18 della LR 27 gennaio 1986, n. 6
1.
L'art. 18 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è sostituito con il seguente:
"Art. 18
Stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio
1. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio è autorizzato secondo le modalità del presente articolo, quando:
a) sia effettuato entro il perimetro della struttura o dello stabilimento in cui sono stati prodotti e si riferisca esclusivamente ai rifiuti ivi prodotti;
b) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento e/ o stoccaggio autorizzati;
c) la quantità massima stoccabile sia inferiore al quantitativo prodotto in sei mesi ovvero in un anno nel caso in cui la quantità stessa non sia superiore a quindici tonnellate annue;
d) sia rispondente, nel sito e nelle attrezzature, ai requisiti della normativa vigente e la sua conduzione non costituisca motivo di pregiudizio o danno per i terzi, ovvero per l'ambiente.
2. Nella domanda di autorizzazione, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni di cui al comma 1, ed indica la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti annualmente nonchè di quelli che intende stoccare provvisoriamente, le modalità di stoccaggio e il nominativo del soggetto autorizzato a cui i rifiuti sono conferiti per lo smaltimento finale, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale.
3. Alla domanda è allegata una perizia giurata rilasciata da un tecnico esperto iscritto all'Albo professionale degli ingegneri o dei chimici, che dovrà attestare l'idoneità del sito e delle attrezzature impiegate e la loro rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa vigente; tale perizia dovrà essere redatta conformemente al modello stabilito con la direttiva di cui al comma 2.
4. L'ente delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificata l'idoneità della documentazione, rilascia l'autorizzazione della durata massima di cinque anni, e trasmette copia della documentazione medesima al Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio. In caso di inadempienza dell'ente delegato, l'interessato richiede alla Regione di provvedere in via sostitutiva e si intende autorizzato transitoriamente trascorsi trenta giorni dalla richiesta stessa.
5. L'ente delegato stabilisce nell'autorizzazione l'entità della garanzia finanziaria di cui all'art. 19. Tale garanzia dovrà essere prestata entro 20 giorni dal rilascio dell' autorizzazione; decorso inutilmente tale termine, la stessa autorizzazione si intende revocata.
6. Alle autorizzazioni relative ad una capacità massima di stoccaggio non superiore a quindici tonnellate, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto previsto dai commi 2 e 4. ".
Art. 3
Modifica dell'art. 19 della LR 27 gennaio 1986, n. 6
1.
Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6, è inserito il seguente comma:
"2 bis. La garanzia finanziaria, da presentare all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio, sarà costituita dalla presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'ente medesimo rilasciato da istituti bancari o assicurativi, ovvero sarà presentata secondo le diverse modalità stabilite dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. ".
Art. 4
Disposizione transitoria
1. Si intendono autorizzati per un anno color che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio, ai sensi dell'art. 18, della LR 27 gennaio 1986, n. 6 così come sostituito dalla presente legge.
2. SI intendono altresì autorizzati per un anno coloro che hanno presentato alla Regione domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico - nocivi prodotti in proprio, prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè rientrino nelle condizioni di cui all'art. 18 della LR n. 6 del 1986 come sostituito dalla presente legge, e rendano la stessa domanda conforme a quanto ivi stabilito entro il termine di cui al comma 1.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2 sono presentate personalmente dall'interessato o da un suo delegato all'ente competente che rilascia apposito attestato di ricevimento.
4. Prima della scadenza dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 l'ente delegato provvede al rilascio dell' autorizzazione in conformità a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 18 della LR n. 6 del 1986 così come sostituito dalla presente legge.
Art. 5
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 febbraio 1992