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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 6

ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 6 febbraio 1992

INDICE

Art. 1 Attuazione del PIM - seconda fase
Art. 2 - Criteri
Art. 3 Nuove misure Sottoprogramma 1 - Agricoltura Misura 14 " Castanicoltura da frutto"
Art. 4 Nuove misure Sottoprogramma 3 - Industria, artigianato, servizi Misura 8 " Sostegno alla creazione di nuove imprese"
Art. 5 Nuove misure Sottoprogramma 3 - Industria, artigianato, servizi, Misura 9 " Incubatori per nuove imprese"
Art. 6 - Liquidazione contributi
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attuazione del PIM - seconda fase
1. Con la presente legge si dà attuazione alla seconda fase del " Programma Integrato Mediterranei" per la Regione Emilia - Romagna, di cui al Reg.( CEE) 2088/ 85, relativa agli anni 1991- 1992, approvata dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C (90) 2991 del 20 dicembre 1990.
2. Il PIM - Seconda fase è composto da sottoprogramma e misure.
3. ogni misura si specifica in progetti od azioni.
4. Le misure previste dal PIM - Seconda fase costituiscono programmi regionali di attuazione che la Regione realizzerà tramite i Servizi competenti o gli Enti regionali, avvalendosi anche della collaborazione delle Province e delle Comunità montane.
Art. 2
Criteri
1. fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 3, 4 e 5, tutte le misure previste nel PIM - Seconda fase sono realizzate secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio regionale in attuazione della LR 5 settembre 1988, n. 39 ovvero, per le misure che hanno riferimento a regimi di aiuto istituiti da Regolamenti del Fondo europeo orientamento e garanzia( FEOGA) / Orientamento, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti medesimi.
2. Se necessario, allo scopo di raggiungere gli obiettivi PIM nei termini e tempi stabiliti durante il periodo di operatività del programma, i criteri di cui al comma 1 potranno essere modificati con appositi atti della Giunta regionale.
3. la Giunta regionale fissa, ove necessario il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti nel PIM - Seconda fase e approva i programmi di attuazione delle singole misure.
Art. 3
Nuove misure Sottoprogramma 1 - Agricoltura Misura 14 " Castanicoltura da frutto"
1. Per l'attuazione della misura " Castanicoltura da frutto" la Giunta regionale fissa i criteri per la formazione del relativo programma regionale e determina contestualmente i termini di scadenza per la presentazione di domande di contributo.
2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi per:
a) l'impianto di nuovi castagneti da frutto;
b) il recupero di castagneti da frutto degradati;
c) l'allestimento di un Centro di documentazione sul castagno;
d) l'attuazione di iniziative promozionali e di marketing dei prodotti del castagno da frutto.
3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono esser concessi contributi fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Per le azioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere concessi contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
5. Con successivo atto la Giunta regionale provvederà alla approvazione del programma.
Art. 4
Nuove misure Sottoprogramma 3 - Industria, artigianato, servizi Misura 8 " Sostegno alla creazione di nuove imprese"
1. Per l'attuazione della misura " Sostegno alla creazione di nuove imprese", la Giunta regionale determina contestualmente i criteri per la formazione del relativo programma regionale e fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.
2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi per:
a) spese di avviamento;
b) spese di acquisto di impianti ed attrezzature;
c) spese per studi di marketing e di pubblicità;
d) spese di adeguamento di impianti tecnici e di locali.
3. Per le azioni di cui al comma 2 possono essere concessi complessivamente contributi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque in misura non superiore a Lire 100.000.000.
4. Con successivo atto la Giunta regionale provvederà alla approvazione del programma.
Art. 5
Nuove misure Sottoprogramma 3 - Industria, artigianato, servizi, Misura 9 " Incubatori per nuove imprese"
1. Per l'attuazione della misura " Incubatori per nuove imprese", la Giunta regionale determina contestualmente i criteri per la formazione del relativo programma regionale e fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.
2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a società miste a partecipazione pubblica e privata per:
a) spese per l'acquisizione dell'immobile;
b) spese per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile.
3. Per le azioni di cui al comma 2 possono essere concessi complessivamente contributi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Con successivo atto la Giunta regionale provvederà alla approvazione del programma.
Art. 6
Liquidazione contributi
1. Con gli atti di approvazione dei programmi regionali la Giunta regionale stabilirà la modalità di liquidazione dei contributi, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Emilia - Romagna.
Bologna, 5 febbraio 1992

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