LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 1
Controllo sugli atti degli Enti locali
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli Enti locali ai sensi del comma 1 dell' art. 130 della Costituzione .
2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.