LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 24
Deliberazioni urgenti
1. Le deliberazioni del Consiglio dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni ai sensi del comma 6 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì trasmesse, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d' urgenza. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 , è limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare.