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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, la Sezione non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato ai sensi dell'art. 31.
2. Le deliberazioni di nomina del Sindaco, del Presidente della Provincia e della Giunta diventano esecutive se, nel termine di tre giorni dalla ricezione delle stesse, la Sezione non abbia adottato un provvedimento di annullamento.
3. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo è di quaranta giorni.
4. Le deliberazioni divengono esecutive prima del decorso del termine se la Sezione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
5. La decorrenza del termine è provata dal timbro - data apposto dall'ufficio di segreteria dell'Organo di controllo.
6. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.

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