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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il termine per l'esercizio del controllo è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza la Sezione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all' ente interessato. In tal caso il termine per l'annullamento ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
2. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'ente interessato entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25.
3. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta alla Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
4. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Sezione non può deliberare l' annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
5. La disposizione del comma 4 non si applica nel caso che la più puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri e diversi motivi di illegittimità.

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