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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 28
Audizione di rappresentanti di Ente locali
1. Le sezioni debbono consentire a rappresentanti dell' ente sottoposto a controllo di esprimere proprie osservazioni, quando ne sia fatta richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
2. I rappresentanti dell'Ente locale hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione delle Sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi 1 e 2.

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