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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 29
Comunicazioni informatizzate, efficacia
1. La Regione garantisce, attraverso apposito sistema informativo a base telematica o informatica, la comunicazione tra gli enti soggetti a controllo e l'Organo di controllo e l'informazione, in tempi reali, delle fasi del procedimento di controllo.
2. Gli enti interessati possono trasmettere all'Organo di controllo, entro i termini di scadenza, le deliberazioni, utilizzando il suddetto sistema informativo. In tali casi, l'invio produce i medesimi effetti della trasmissione in via ordinaria, a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle comunicazioni degli atti adottati dalle Sezioni.

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