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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 30
Pronunce delle Sezioni
1. Le Sezioni pronunciano:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell' art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno;
b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del comma 4 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 9 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
h) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
i) nomina di un commissario per provvedere all'emanazione di atti in cso di inutile decorso del termine di cui alla lettera h);
l) adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 39 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini.
2. L'atto di annullamento, eventualmente pronunciato dalla Sezione, deve essere motivato, esclusa ogni diversa valutazione sull'opportunità dell'atto, in riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, nonchè ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. I provvedimenti delle Sezioni sono definitivi.

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