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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 33
Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti dell'Organo di controllo è garantito secondo i principi e nei limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e dalle norme regionali di attuazione.

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