LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 33
Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti dell'Organo di controllo è garantito secondo i principi e nei limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle norme regionali di attuazione.