LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 35
Impugnazione degli atti di controllo
1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta la documentazione relativa agli atti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.