LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 41
Controllo sugli atti del Circondario di Rimini e modifiche della LR 6 giugno 1989, n. 20
1.
L'art. 13 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
" Art. 13
Controllo preventivo
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato circondariale, oltre allo statuto ai sensi dell'art. 4, il conto consuntivo, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, ad eccezione, di quelle conseguenti a deliberazioni di prelevamento dai fondi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31. Il Consiglio regionale, qualora non intenda approvare il bilancio nel testo sottoposto dal Comitato circondariale, trasmette al Comitato stesso le proprie osservazioni invitandolo ad un nuovo esame del bilancio medesimo. Nel caso di mancato recepimento di tali osservazioni il Consiglio può approvare il bilancio con le modifiche e le integrazioni connesse con le osservazioni stesse.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere presentato unitamente alla relazione del Collegio dei revisori entro il 20 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Sono soggetti al controllo dell'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività, gli atti adottati dagli organi del Circondario di Rimini concernenti:
a) pianta organica e relative variazioni, copertura dei posti e comunque concorsi, comandi, distacchi o messa a disposizione;
b) alienazioni e acquisti di immobili;
c) regolamenti per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità del Circondario;
d) affidamento del servizio di tesoreria;
e) partecipazione a enti, società e consorzi;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre un anno e comunque gli atti che comportino un onere superiore a 200 milioni.
4. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 3 sono adottati su parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente.
Nel caso in cui non siano soggetti a controllo necessario ai sensi del presente articolo, le deliberazioni dell' Ufficio di presidenza in materia di contratti, nonchè di contributi, indennità, compensi e rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi, sono comunicate ai capigruppo del Comitato circondariale; esse sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzi dei membri del Comitato circondariale ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla comunicazione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
6. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 3, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, o dal ricevimento del parere di cui al comma 4, a pena di decadenza. ".