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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 44
Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo sugli atti delle IPAB è esercitato dalle Sezioni dell'Organo di controllo secondo le rispettive competenze per materia e con le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle IPAB concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;
c) alienazioni, acquisti, permute di immobili, contratti di comodato;
d) alienazione e acquisto di titoli per un valore nominale superiore a Lire 50 milioni;
e) allocazione delle somme provenienti da alienazioni di immobili o di titoli.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia delle deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono trasmesse alla Giunta regionale.

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