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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo I
disposizioni generali
Art. 1
Controllo sugli atti degli Enti locali
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli Enti locali ai sensi del comma 1 dell' art. 130 della Costituzione Sito esterno.
2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.
Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. I controlli sono esercitati dal Comitato regionale di controllo, articolato in Sezioni, costituito nei modi stabiliti dalla legge.
2. Le Sezioni esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
3. Le Sezioni sono rinnovate integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Esse esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo.
4. Le Sezioni sono altresì rinnovate integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui siano in grado di funzionare.
Art. 3
Forme di coordinamento delle Sezioni
1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'organo di controllo medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo. La conferenza è convocata dai Presidenti delle Sezioni d' intesa fra di loro ed è presieduta a turno da uno di essi.
2. La Conferenza dei Presidenti è assistita dai Segretari delle singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati, anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti esterni su invito dei Presidenti medesimi.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell'adunanza plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono assumere nell'esercizio dell'attività di controllo.
Art. 4
Elementi informativi
1. La Regione. nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso delle Sezioni che sono tenute a fornirli alla Giunta regionale, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonchè alla gestione, da parte degli stessi, dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.
2. Le decisioni delle Sezioni sono massimate a cura dei servizi delle Sezioni medesime e pubblicate in un apposito bollettino a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il bollettino ha cadenza mensile ed in ciascun fascicolo devono essere pubblicate le massime di decisioni emesse nel mese corrispondente. Può essere pubblicato anche il testo integrale delle decisioni di particolare rilevanza o che segnalano la novità dei casi decisi, nonchè di quelle sulle quali si riscontra contrasto di indirizzo rispetto all'ordinamento di altre Sezioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura che la pubblicazione delle massime e delle altre decisioni sia effettuata con la massima sollecitudine e che la distribuzione del bollettino di norma sia effettuata entro tre mesi da quando sono state emesse le relative decisioni.
3. Il bollettino è inviato a tutti gli enti soggetti al controllo, assicurandone inoltre ampia diffusione a cura dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 5
Relazione sull'attività di controllo
1. I Presidenti delle Sezioni elaborano una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, acquisendo le osservazioni di tutti i componenti, effettivi e supplenti, della Sezione convocati in una apposita riunione e la trasmettono, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, alla Conferenza dei Presidenti. Delle osservazioni si deve dar conto nella relazione e, se esse sono formulate per iscritto devono essere allegate alla relazione.
2. La Conferenza dei Presidenti, sulla base delle relazioni delle Sezioni, elabora una relazione complessiva e la trasmette, unitamente alle relazioni delle singole Sezioni, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alle Sezioni entro il successivo mese di febbraio.
3. Nelle relazioni delle Sezioni devono essere indicati:
a) il numero delle sedute;
b) il numero delle delibere consiliari, suddivise per tipologia di atti e per categoria di enti soggetti a controllo;
c) il numero delle delibere delle Giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise per tipologia di atti e per categoria di Enti soggetti a controllo;
d) i dati relativi alle pronunce di controllo;
e) il numero delle udienze svolte con gli amministratori;
f) valutazione di controllo, segnalando, per le questioni di maggior rilevanza, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;
g) una valutazione sulla idoneità della sede e sulle attrezzature della stessa; sulla dotazione del personale e sul lavoro straordinario svolto;
h) i dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
4. La relazione della Conferenza dei Presidenti riporta i dati sopra indicati in forma sintetica ed esprime valutazioni sulle relazioni delle Sezioni con particolare attenzione ai risultati conseguenti in ordine al coordinamento ed all' unitarietà di indirizzo delle decisioni delle Sezioni.
5. Le relazioni, previa istruttoria della competente Commissione consiliare e sulla base di una relazione o di più relazioni, sono discusse dal Consiglio regionale entro il mese di aprile.

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