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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo X
INDENNITA' AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 47
Indennità dei componenti dell'Organo di controllo
1. Ai Presidenti delle Sezioni è corrisposta una indennità di carica di Lire 3.500.000 mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi delle Sezioni è corrisposta una indennità di carica di Lire 3.000.000 mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.750.000 mensili, lorde.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 150.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 80.000 per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.
Art. 48
Indennità di missione
1. Ai componenti delle Sezioni è corrisposta l'indennità di missione nella misura e nei casi previsti dalla legislazione regionale per la missione dei dirigenti regionali appartenenti alla più elevate qualifica funzionale.

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