LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
Costituzione delle Sezioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.
2. Le Sezioni istituite dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dal trentesimo giorno successivo al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7. A partire da tale data gli Enti locali inviano ad esse gli atti da sottoporre a controllo, nonchè i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti Organi di controllo.
3. Gli Organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel previgente ordinamento, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal comma 2.
4. I compensi e le indennità previste dall'art. 47 si applicano esclusivamente ai componenti delle Sezioni istituite dalla presente legge.
Art. 50
Controllo sulle Assemblee di Comuni
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di adeguamento della legislazione regionale in materia di forme associative tra gli Enti locali, le deliberazioni adottate dalle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla LR 27 febbraio 1984, n. 6, sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 38.
Art. 51
Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina statale in materia di controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono assoggettati all'esame della Sezione prima, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività, esclusivamente i seguenti atti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle assunzioni di personale; piante organiche e relative variazioni; copertura di posti delle posizioni funzionali apicali;
c) provvedimenti di approvazione degli obiettivi di incentivazione della produttività;
d) approvazione dei programmi di spese pluriennali;
e) articolazione dei distretti sanitari di base;
f) convenzioni di cui agli articoli 39, 40, 44 e 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
g) piani di attuazione del piano sanitario regionale e localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente in materia di sanità. IL parere si intende favorevolmente rilasciato se, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, la Giunta regionale o l'Assessore delegato non si siano pronunciati.
3. La Sezione prima, quando esamina gli atti delle Unità sanitarie locali, è integrata da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale nei modi previsti dall'art. 7.
Art. 52
Revisione economico - finanziaria delle Unità sanitarie locali
1. Il Collegio dei revisori, istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale, è composto da tre membri, di cui:
a) uno nominato dal Ministero del tesoro;
b) uno nominato dalla Giunta regionale fra persone con documentata esperienza e professionalità nel campo giuridico - amministrativo;
c) uno nominato dal Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale; questo membro assume la Presidenza del Collegio.
2. Il componente del Collegio di cui alla lettera c) del comma 1 è scelto all'interno delle categorie indicate al comma 2, dell'art. 57, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) i membri del Comitato regionale di controllo;
b) i membri del Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale;
c) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano, nell' amministrazione dell'Unità sanitaria locale, l'ufficio di amministratore o di componente del Comitato dei garanti, di membro dell'ufficio di direzione, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
d) i dipendenti dell'Unità sanitaria locale;
e) i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
f) gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un' attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali con l'Unità sanitaria locale;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell' art. 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità sanitaria locale.
5. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che lo ha espresso.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti contabili e amministrativi della Unità sanitaria locale.
7. Al Collegio dei revisori dei conti spetta:
a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità sanitaria locale;
b) esaminare i conti consuntivi e redigere una relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
c) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
d) effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, i riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
e) esercitare ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
8. Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
9. Il Collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui al comma 2 dell'art. 50 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile delle Unità sanitarie locali da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri delle sanità e del tesoro.
10. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
11. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.
12. Il compenso per i revisori è stabilito dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore a quella che è determinata, in generale, per i revisori presso Comuni di dimensioni demografiche analoghe a quelle delle Unità sanitarie locali.
13. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
Art. 53
Revisori dei conti nel Circondario di Rimini
1. In sede di prima applicazione della presente legge i revisori dei conti previsti all'art. 12 della LR 6 giugno 1989, n. 20, così come sostituito dall'art. 42, sono nominati per l'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 54
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la LR 27 febbraio 1974, n. 9, come modificata dalle Leggi regionali 23 luglio 1979, n. 17; 12 dicembre 1985, n. 28 e 13 aprile 1987, n. 15;
b) la LR 3 agosto 1982, n. 37;
c) la LR 9 marzo 1990, n. 16.
2. Sono altresì abrogati:
b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 della LR 2 agosto 1984, n. 42; nonchè il comma 1 dell'art. 23 della medesima legge limitatamente alle parole " - effettuare il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica di cui all' art. 18 ";
c) l'art. 44 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, nonchè la lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della medesima legge, limitatamente alle parole " anche a norma dell'art 44 della presente legge ";
Art. 55
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.