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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo VI
ATTI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 30
Pronunce delle Sezioni
1. Le Sezioni pronunciano:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell' art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno;
b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del comma 4 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 9 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
h) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
i) nomina di un commissario per provvedere all'emanazione di atti in cso di inutile decorso del termine di cui alla lettera h);
l) adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 39 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini.
2. L'atto di annullamento, eventualmente pronunciato dalla Sezione, deve essere motivato, esclusa ogni diversa valutazione sull'opportunità dell'atto, in riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, nonchè ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. I provvedimenti delle Sezioni sono definitivi.
Art. 31
Comunicazione delle decisioni delle Sezioni
1. I provvedimenti di annullamento, nonchè quelli interlocutori, debbono essere comunicati all'ente interessato entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dal comma 1 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo del provvedimento completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.
2. Per i bilanci ed i conti consuntivi la comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire, ai sensi del comma 8 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nel termine perentorio di quaranta giorni.
Art. 32
Conservazione degli atti
1. I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria della Sezione.
2. Gli atti controllati, ad eccezione di statuti, regolamenti, piante organiche e conti consuntivi, sono sottoposti, ai sensi del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 Sito esterno, alle procedure di scarto di archivio, trascorsi cinque anni dall'anno della loro emanazione.
Art. 33
Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti dell'Organo di controllo è garantito secondo i principi e nei limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e dalle norme regionali di attuazione.
Art. 34
Pubblicazione degli atti di controllo
1. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge, il servizio competente in materia di rapporti istituzionali con gli Enti locali cura, in collaborazione con gli uffici dell'Organo di controllo, la catalogazione delle decisioni delle Sezioni e cura la pubblicazione, completa di motivazione, di quelle che, per la novità, la complessità o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse per gli Enti locali.
Art. 35
Impugnazione degli atti di controllo
1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta la documentazione relativa agli atti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.

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