LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Titolo VII
CONTROLLO SOSTITUTIVO
Art. 36
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, l'Organo di controllo, d' ufficio o su richiesta, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d' urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Organo di controllo provvede a mezzo di un commissario. Fino alla nomina del commissario, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con l'Organo di controllo fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, l'Organo suddetto può disporre i necessari sopralluoghi.
Art. 37
Controllo sul bilancio e sul conto consuntivo
1. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo di controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga d' ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all' amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
2. L'Organo di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'Organo di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di cui al comma 11 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 , l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa legge e della documentazione ad essa allegata.