LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Titolo VIII
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
Art. 38
Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli atti degli altri Enti locali
1. Salvo diverse disposizioni di legge, la disciplina dei controlli, stabilita dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla presente legge, si applica agli atti delle Comunità montane, dei Consorzi di Enti locali e delle Unioni di Comuni.
2. Sono assoggettati a controllo:
a) in via necessaria, gli atti adottati da organi di tali enti che rientrino nelle categorie stabilite dal comma 2 dell' art. 32 della Legge n. 142 del 1990 ;
b) in via eventuale, gli atti adottati dal Collegio esecutivo dell'ente su iniziativa dell'esecutivo stesso o di un numero di membri dell'organo assembleare che rappresenti almeno un quinto dei componenti o delle quote consortili, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 23.
3. Salvo diversa disposizione di legge, la disciplina dettata per la revisione economico - finanziaria degli Enti locali dall'art. 57 della Legge n. 142 del 1990 , è estesa agli enti di cui al comma 1, in base a specifiche disposizioni di legge regionale. Lo statuto degli enti medesimi può, inoltre, prevedere forme di controllo economico interno della gestione