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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo IX
CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 39
Controllo sugli enti strumentali
1. L'Organo di controllo esercita altresì il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, secondo le specifiche disposizioni stabilire dalla presente legge o dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento.
Art. 40
Controllo sui bilanci e vigilanza sugli enti dipendenti dalla Regione
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, la cui attività afferisce l'intero territorio regionale, sono approvati dal Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dalle specifiche disposizioni.
2. I bilanci e i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento.
3. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti dipendenti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni. E' fatta salva ogni specifica disposizione di legge
Art. 41
Controllo sugli atti del Circondario di Rimini e modifiche della LR 6 giugno 1989, n. 20
1.
L'art. 13 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
" Art. 13
Controllo preventivo
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato circondariale, oltre allo statuto ai sensi dell'art. 4, il conto consuntivo, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, ad eccezione, di quelle conseguenti a deliberazioni di prelevamento dai fondi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31. Il Consiglio regionale, qualora non intenda approvare il bilancio nel testo sottoposto dal Comitato circondariale, trasmette al Comitato stesso le proprie osservazioni invitandolo ad un nuovo esame del bilancio medesimo. Nel caso di mancato recepimento di tali osservazioni il Consiglio può approvare il bilancio con le modifiche e le integrazioni connesse con le osservazioni stesse.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere presentato unitamente alla relazione del Collegio dei revisori entro il 20 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Sono soggetti al controllo dell'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività, gli atti adottati dagli organi del Circondario di Rimini concernenti:
a) pianta organica e relative variazioni, copertura dei posti e comunque concorsi, comandi, distacchi o messa a disposizione;
b) alienazioni e acquisti di immobili;
c) regolamenti per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità del Circondario;
d) affidamento del servizio di tesoreria;
e) partecipazione a enti, società e consorzi;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre un anno e comunque gli atti che comportino un onere superiore a 200 milioni.
4. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 3 sono adottati su parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente.
Nel caso in cui non siano soggetti a controllo necessario ai sensi del presente articolo, le deliberazioni dell' Ufficio di presidenza in materia di contratti, nonchè di contributi, indennità, compensi e rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi, sono comunicate ai capigruppo del Comitato circondariale; esse sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzi dei membri del Comitato circondariale ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla comunicazione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
6. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 3, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, o dal ricevimento del parere di cui al comma 4, a pena di decadenza. ".
Sito esterno
Art. 42
Revisori dei conti del Circondario di Rimini e modifiche alla LR 6 giugno 1989, n. 20
1.
L'art. 12 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
" Art. 12
Revisori dei conti
1. Il Comitato circondariale nomina, secondo le modalità ed i criteri previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni e svolgono le proprie funzioni in conformità a quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 9 del medesimo art. 57. "
Sito esterno
Art. 43
Altre modifiche alla LR 20 giugno 1989, n. 20
1.
Il comma 3 dell'art. 16 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
"3. Il regolamento circondariale di amministrazione e contabilità è redatto in conformità ai principi fissati dalla LR 6 luglio 1977, n. 31. ".
2.
Dopo il comma 2 dell'art. 20 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"2. bis Il Regolamento disciplina altresì le forme di responsabilità del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte agli organi circondariali, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. ".
Sito esterno
Art. 44
Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo sugli atti delle IPAB è esercitato dalle Sezioni dell'Organo di controllo secondo le rispettive competenze per materia e con le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle IPAB concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;
c) alienazioni, acquisti, permute di immobili, contratti di comodato;
d) alienazione e acquisto di titoli per un valore nominale superiore a Lire 50 milioni;
e) allocazione delle somme provenienti da alienazioni di immobili o di titoli.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia delle deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono trasmesse alla Giunta regionale.
Art. 45
Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
1. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dall'organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi di bonifica concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) regolamenti dei Consorzi, piante organiche e assunzioni di personale;
c) criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza.
3. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Provincia.
Art. 46
Controllo sugli atti degli IACP
1. Il controllo sugli atti degli IACP è esercitato dall'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni degli IACP concernenti:
a) statuti e relative modificazioni;
b) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
c) piante organiche;
d) regolamenti;
e) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
f) alienazioni del patrimonio immobiliare;
g) regolamentazione della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono adottati su parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto il parere si intende reso in senso favorevole.
4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Giunta regionale.

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