LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
INDICE
Art. 1 - Controllo sugli atti degli Enti locali
Art. 2 - Comitato regionale di controllo
Art. 3 - Forme di coordinamento delle Sezioni
Art. 4 - Elementi informativi
Art. 5 - Relazione sull'attività di controllo
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
disposizioni generali
Art. 1
Controllo sugli atti degli Enti locali
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli Enti locali ai sensi del comma 1 dell' art. 130 della Costituzione .
2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.
Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. I controlli sono esercitati dal Comitato regionale di controllo, articolato in Sezioni, costituito nei modi stabiliti dalla legge.
2. Le Sezioni esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
3. Le Sezioni sono rinnovate integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 . Esse esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo.
4. Le Sezioni sono altresì rinnovate integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui siano in grado di funzionare.
Art. 3
Forme di coordinamento delle Sezioni
1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'organo di controllo medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo. La conferenza è convocata dai Presidenti delle Sezioni d' intesa fra di loro ed è presieduta a turno da uno di essi.
2. La Conferenza dei Presidenti è assistita dai Segretari delle singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati, anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti esterni su invito dei Presidenti medesimi.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell'adunanza plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono assumere nell'esercizio dell'attività di controllo.
Art. 4
Elementi informativi
1. La Regione. nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso delle Sezioni che sono tenute a fornirli alla Giunta regionale, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonchè alla gestione, da parte degli stessi, dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.
2. Le decisioni delle Sezioni sono massimate a cura dei servizi delle Sezioni medesime e pubblicate in un apposito bollettino a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il bollettino ha cadenza mensile ed in ciascun fascicolo devono essere pubblicate le massime di decisioni emesse nel mese corrispondente. Può essere pubblicato anche il testo integrale delle decisioni di particolare rilevanza o che segnalano la novità dei casi decisi, nonchè di quelle sulle quali si riscontra contrasto di indirizzo rispetto all'ordinamento di altre Sezioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura che la pubblicazione delle massime e delle altre decisioni sia effettuata con la massima sollecitudine e che la distribuzione del bollettino di norma sia effettuata entro tre mesi da quando sono state emesse le relative decisioni.
3. Il bollettino è inviato a tutti gli enti soggetti al controllo, assicurandone inoltre ampia diffusione a cura dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 5
Relazione sull'attività di controllo
1. I Presidenti delle Sezioni elaborano una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, acquisendo le osservazioni di tutti i componenti, effettivi e supplenti, della Sezione convocati in una apposita riunione e la trasmettono, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, alla Conferenza dei Presidenti. Delle osservazioni si deve dar conto nella relazione e, se esse sono formulate per iscritto devono essere allegate alla relazione.
2. La Conferenza dei Presidenti, sulla base delle relazioni delle Sezioni, elabora una relazione complessiva e la trasmette, unitamente alle relazioni delle singole Sezioni, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alle Sezioni entro il successivo mese di febbraio.
3. Nelle relazioni delle Sezioni devono essere indicati:
a) il numero delle sedute;
b) il numero delle delibere consiliari, suddivise per tipologia di atti e per categoria di enti soggetti a controllo;
c) il numero delle delibere delle Giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise per tipologia di atti e per categoria di Enti soggetti a controllo;
d) i dati relativi alle pronunce di controllo;
e) il numero delle udienze svolte con gli amministratori;
f) valutazione di controllo, segnalando, per le questioni di maggior rilevanza, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;
g) una valutazione sulla idoneità della sede e sulle attrezzature della stessa; sulla dotazione del personale e sul lavoro straordinario svolto;
h) i dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
4. La relazione della Conferenza dei Presidenti riporta i dati sopra indicati in forma sintetica ed esprime valutazioni sulle relazioni delle Sezioni con particolare attenzione ai risultati conseguenti in ordine al coordinamento ed all' unitarietà di indirizzo delle decisioni delle Sezioni.
5. Le relazioni, previa istruttoria della competente Commissione consiliare e sulla base di una relazione o di più relazioni, sono discusse dal Consiglio regionale entro il mese di aprile.
Titolo II
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 6
Sezioni di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima " Affari generali", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere a), d) e), del comma 2 dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonchè il controllo in via eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata. Alla medesima Sezione compete altresì il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si sensi dell'art. 51. Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;
b) Sezione seconda " Piani, programmi, finanza e contabilità", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g), i) l), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 ;
c) Sezione terza " Personale, pubblici servizi e contratti", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f), h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 , nonchè il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dai commi 1 e 2, esso è assegnato alle Sezioni " Affari generali".
4. Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima, provvede ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 7
Elezioni dei membri dell'Organo di controllo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale o totale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione dei componenti, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione.
2. I componenti delle Sezioni indicati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla regione. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Nello stesso modo si procede per l'elezione dei componenti supplenti di cui al comma 2 dell'art. 42, della Legge n. 142 del 1990 .
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione delle Sezioni di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle assegnazioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della Legge n. 142 del 1990 , nonchè, ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato dall'art. 13 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 . Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento delle Sezioni di controllo.
Art. 8
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'Organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 10.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 9
Cause di decadenza
1. I componenti dell'Organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge. Decadono altresì qualora non sia intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Sezione di appartenenza, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.
2. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.
3. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente della Sezione a far cessare la causa dell'incompatibilità. Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.
Art. 10
Sostituzione di componenti
1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 7, richiede al Presidente del Consiglio regionale di indire la nuova elezione entro sessanta giorni, previa, ove occorra, designazione della terna da parte dei competenti ordini professionali. Qualora si tratti del componente designato dal Commissario del Governo, il Presidente della Giunta regionale richiede allo stesso la nuova designazione.
Art. 11
Presidente e Vicepresidente
1. Le sezioni eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.
2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti. Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il periodo di trenta mesi.
4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
Art. 12
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente
1. Il Presidente della Sezione:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
b) convoca e presiede le adunanze;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
d) formula, d' intesa con il responsabile di servizio, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;
e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'art 27.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.
4. In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di Presidente il componente elettivo supplente più anziano in base all'età.
Titolo III
UFFICI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 13
Strutture dell'Organo di controllo
1. La Regione provvede alle strutture di supporto al Comitato regionale di controllo, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e della autonomia dell'organo.
2.
Il n. 5 del comma 2 dell'art. 24 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:
"5) servizi delle tre Sezioni del Comitato regionale di controllo. Compete ai servizi la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo; ".
Art. 14
Segretario dell'Organo di controllo
1. Il Responsabile del servizio addetto alla Sezione svolge le funzioni di Segretario per la Sezione medesima.
2. In mancanza del Responsabile del servizio, il Presidente della Sezione può affidare i compiti di Segretario al funzionario che sostituisce il responsabile.
3. Il Segretario assiste alle adunanze della Sezione, cura l'invio degli avvisi di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni della Sezione sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento dell'organo.
4. Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni della Sezione e del suo Presidente.
Art. 15
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del servizio della Sezione provvede ad assegnare a sè o ad altro funzionario addetto al servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Spetta al Responsabile del procedimento riferire alla Sezione ai sensi del comma 3 dell'art. 17 e, ove ne ravvisi la opportunità, rivolgere le richieste e gli inviti in cia informale previsti dall'art. 27.
Titolo IV
ADUNANZE
Art. 16
Programmazione delle adunanze
1. Le Sezioni provvedono, entro trenta giorni dall'insediamento e successivamente con cadenza annuale, a concordare un calendario delle sedute.
Art. 17
Convocazione e ordine del giorno
1. Le Sezioni si riuniscono, in via ordinaria, su convocazione disposta dal Presidente. L'ordine del giorno viene trasmesso a mezzo lettera, almeno due giorni prima dell' adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, con ogni mezzo idoneo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, provvedendo entro il medesimo termine al deposito dell' ordine del giorno in segreteria.
2. La Sezione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone. Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Il Segretario o i funzionari individuati quali responsabili del procedimento riferiscono sugli oggetti posti all' ordine del giorno.
Art. 18
Documentazione per i componenti della Sezione
1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede della Sezione almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.
2. In caso di convocazione urgente la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.
Art. 19
Partecipazione dei componenti supplenti
1. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute. Intervengono con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo.
2. I componenti supplenti sono tenuti, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, a partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o di ordine generale. In tal caso i componenti supplenti non hanno diritto di voto.
Art. 20
Validità della adunanze
1. La partecipazione all'adunanza è riservata ai componenti dell'Organo di controllo ed ai funzionari addetti.
2. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti con diritto di voto.
4. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza. Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I voti dei componenti dell'Organo di controllo si esprimono a scrutinio palese.
Art. 21
Astensione
1. Il componente dell'Organo di controllo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
a) sia direttamente interessato al provvedimento;
b) egli stesso o il coniuge, o il convivente abituale, o un parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;
d) abbia responsabilità nell'amministrazione dell'ente, associazione, comitato, società o impresa interessati al provvedimento.
Art. 22
Verbale delle adunanze
1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonchè di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza, e contenere un elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.
3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
4. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante la adunanza nella forma testuale da lui riassunta.
5. I verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Titolo V
PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, all'Organo di controllo, entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre all'Organo di controllo propri atti, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce.
3. L'iniziativa del Consiglio comunale o provinciale di sottoporre al controllo atti della Giunta, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 , è deliberata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. L'atto deve essere trasmesso all'Organo di controllo a cura del Segretario comunale o provinciale, senza ritardo, e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni stabilito per la deliberazione dell'iniziativa da parte del Consiglio.
4. Le deliberazioni della Giunta sottoposte a controllo eventuale ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 , sono inviate all'Organo di controllo, a cura del Segretario comunale o provinciale, entro tre giorni dalla presentazione della richiesta. Contestualmente il Segretario comunica, mediante pubblicazione sull'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività della delibera.
5. La segreteria dell'Organo di controllo rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 24
Deliberazioni urgenti
1. Le deliberazioni del Consiglio dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni ai sensi del comma 6 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì trasmesse, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d' urgenza. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 , è limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare.
Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, la Sezione non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato ai sensi dell'art. 31.
2. Le deliberazioni di nomina del Sindaco, del Presidente della Provincia e della Giunta diventano esecutive se, nel termine di tre giorni dalla ricezione delle stesse, la Sezione non abbia adottato un provvedimento di annullamento.
3. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo è di quaranta giorni.
4. Le deliberazioni divengono esecutive prima del decorso del termine se la Sezione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
5. La decorrenza del termine è provata dal timbro - data apposto dall'ufficio di segreteria dell'Organo di controllo.
6. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il termine per l'esercizio del controllo è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza la Sezione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all' ente interessato. In tal caso il termine per l'annullamento ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
2. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'ente interessato entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25.
3. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta alla Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
4. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Sezione non può deliberare l' annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
5. La disposizione del comma 4 non si applica nel caso che la più puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri e diversi motivi di illegittimità.
Art. 27
Inviti e richieste in via informale
1. Quando la deliberazione trasmessa per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il responsabile del procedimento può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente documenti, che debbono essere trasmessi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.
Art. 28
Audizione di rappresentanti di Ente locali
1. Le sezioni debbono consentire a rappresentanti dell' ente sottoposto a controllo di esprimere proprie osservazioni, quando ne sia fatta richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
2. I rappresentanti dell'Ente locale hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione delle Sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi 1 e 2.
Art. 29
Comunicazioni informatizzate, efficacia
1. La Regione garantisce, attraverso apposito sistema informativo a base telematica o informatica, la comunicazione tra gli enti soggetti a controllo e l'Organo di controllo e l'informazione, in tempi reali, delle fasi del procedimento di controllo.
2. Gli enti interessati possono trasmettere all'Organo di controllo, entro i termini di scadenza, le deliberazioni, utilizzando il suddetto sistema informativo. In tali casi, l'invio produce i medesimi effetti della trasmissione in via ordinaria, a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle comunicazioni degli atti adottati dalle Sezioni.
Titolo VI
ATTI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 30
Pronunce delle Sezioni
1. Le Sezioni pronunciano:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell' art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 ;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del comma 4 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 ;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 9 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 ;
h) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142 del 1990 ;
i) nomina di un commissario per provvedere all'emanazione di atti in cso di inutile decorso del termine di cui alla lettera h);
l) adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 39 della Legge n. 142 del 1990 , nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini.
2. L'atto di annullamento, eventualmente pronunciato dalla Sezione, deve essere motivato, esclusa ogni diversa valutazione sull'opportunità dell'atto, in riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, nonchè ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. I provvedimenti delle Sezioni sono definitivi.
Art. 31
Comunicazione delle decisioni delle Sezioni
1. I provvedimenti di annullamento, nonchè quelli interlocutori, debbono essere comunicati all'ente interessato entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dal comma 1 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 . La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo del provvedimento completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.
2. Per i bilanci ed i conti consuntivi la comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire, ai sensi del comma 8 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 , nel termine perentorio di quaranta giorni.
Art. 32
Conservazione degli atti
1. I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria della Sezione.
2. Gli atti controllati, ad eccezione di statuti, regolamenti, piante organiche e conti consuntivi, sono sottoposti, ai sensi del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 , alle procedure di scarto di archivio, trascorsi cinque anni dall'anno della loro emanazione.
Art. 33
Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti dell'Organo di controllo è garantito secondo i principi e nei limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle norme regionali di attuazione.
Art. 34
Pubblicazione degli atti di controllo
1. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge, il servizio competente in materia di rapporti istituzionali con gli Enti locali cura, in collaborazione con gli uffici dell'Organo di controllo, la catalogazione delle decisioni delle Sezioni e cura la pubblicazione, completa di motivazione, di quelle che, per la novità, la complessità o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse per gli Enti locali.
Art. 35
Impugnazione degli atti di controllo
1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta la documentazione relativa agli atti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.
Titolo VII
CONTROLLO SOSTITUTIVO
Art. 36
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, l'Organo di controllo, d' ufficio o su richiesta, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d' urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Organo di controllo provvede a mezzo di un commissario. Fino alla nomina del commissario, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con l'Organo di controllo fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, l'Organo suddetto può disporre i necessari sopralluoghi.
Art. 37
Controllo sul bilancio e sul conto consuntivo
1. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo di controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga d' ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all' amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
2. L'Organo di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'Organo di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di cui al comma 11 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 , l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa legge e della documentazione ad essa allegata.
Titolo VIII
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
Art. 38
Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli atti degli altri Enti locali
1. Salvo diverse disposizioni di legge, la disciplina dei controlli, stabilita dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla presente legge, si applica agli atti delle Comunità montane, dei Consorzi di Enti locali e delle Unioni di Comuni.
2. Sono assoggettati a controllo:
a) in via necessaria, gli atti adottati da organi di tali enti che rientrino nelle categorie stabilite dal comma 2 dell' art. 32 della Legge n. 142 del 1990 ;
b) in via eventuale, gli atti adottati dal Collegio esecutivo dell'ente su iniziativa dell'esecutivo stesso o di un numero di membri dell'organo assembleare che rappresenti almeno un quinto dei componenti o delle quote consortili, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 23.
3. Salvo diversa disposizione di legge, la disciplina dettata per la revisione economico - finanziaria degli Enti locali dall'art. 57 della Legge n. 142 del 1990 , è estesa agli enti di cui al comma 1, in base a specifiche disposizioni di legge regionale. Lo statuto degli enti medesimi può, inoltre, prevedere forme di controllo economico interno della gestione
Titolo IX
CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 39
Controllo sugli enti strumentali
1. L'Organo di controllo esercita altresì il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, secondo le specifiche disposizioni stabilire dalla presente legge o dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento.
Art. 40
Controllo sui bilanci e vigilanza sugli enti dipendenti dalla Regione
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, la cui attività afferisce l'intero territorio regionale, sono approvati dal Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dalle specifiche disposizioni.
2. I bilanci e i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento.
3. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti dipendenti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni. E' fatta salva ogni specifica disposizione di legge
Art. 41
Controllo sugli atti del Circondario di Rimini e modifiche della LR 6 giugno 1989, n. 20
1.
L'art. 13 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
" Art. 13
Controllo preventivo
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato circondariale, oltre allo statuto ai sensi dell'art. 4, il conto consuntivo, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, ad eccezione, di quelle conseguenti a deliberazioni di prelevamento dai fondi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31. Il Consiglio regionale, qualora non intenda approvare il bilancio nel testo sottoposto dal Comitato circondariale, trasmette al Comitato stesso le proprie osservazioni invitandolo ad un nuovo esame del bilancio medesimo. Nel caso di mancato recepimento di tali osservazioni il Consiglio può approvare il bilancio con le modifiche e le integrazioni connesse con le osservazioni stesse.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere presentato unitamente alla relazione del Collegio dei revisori entro il 20 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Sono soggetti al controllo dell'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività, gli atti adottati dagli organi del Circondario di Rimini concernenti:
a) pianta organica e relative variazioni, copertura dei posti e comunque concorsi, comandi, distacchi o messa a disposizione;
b) alienazioni e acquisti di immobili;
c) regolamenti per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità del Circondario;
d) affidamento del servizio di tesoreria;
e) partecipazione a enti, società e consorzi;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre un anno e comunque gli atti che comportino un onere superiore a 200 milioni.
4. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 3 sono adottati su parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente.
Nel caso in cui non siano soggetti a controllo necessario ai sensi del presente articolo, le deliberazioni dell' Ufficio di presidenza in materia di contratti, nonchè di contributi, indennità, compensi e rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi, sono comunicate ai capigruppo del Comitato circondariale; esse sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzi dei membri del Comitato circondariale ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla comunicazione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
6. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 3, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, o dal ricevimento del parere di cui al comma 4, a pena di decadenza. ".
Art. 42
Revisori dei conti del Circondario di Rimini e modifiche alla LR 6 giugno 1989, n. 20
1.
L'art. 12 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
" Art. 12
Revisori dei conti
1. Il Comitato circondariale nomina, secondo le modalità ed i criteri previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni e svolgono le proprie funzioni in conformità a quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 9 del medesimo art. 57. "
Art. 43
Altre modifiche alla LR 20 giugno 1989, n. 20
2.
Dopo il comma 2 dell'art. 20 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"2. bis Il Regolamento disciplina altresì le forme di responsabilità del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte agli organi circondariali, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 . ".
Art. 44
Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo sugli atti delle IPAB è esercitato dalle Sezioni dell'Organo di controllo secondo le rispettive competenze per materia e con le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle IPAB concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;
c) alienazioni, acquisti, permute di immobili, contratti di comodato;
d) alienazione e acquisto di titoli per un valore nominale superiore a Lire 50 milioni;
e) allocazione delle somme provenienti da alienazioni di immobili o di titoli.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia delle deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono trasmesse alla Giunta regionale.
Art. 45
Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
1. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dall'organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi di bonifica concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) regolamenti dei Consorzi, piante organiche e assunzioni di personale;
c) criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza.
3. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Provincia.
Art. 46
Controllo sugli atti degli IACP
1. Il controllo sugli atti degli IACP è esercitato dall'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni degli IACP concernenti:
a) statuti e relative modificazioni;
b) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
c) piante organiche;
d) regolamenti;
e) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
f) alienazioni del patrimonio immobiliare;
g) regolamentazione della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono adottati su parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto il parere si intende reso in senso favorevole.
4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Giunta regionale.
Titolo X
INDENNITA' AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 47
Indennità dei componenti dell'Organo di controllo
1. Ai Presidenti delle Sezioni è corrisposta una indennità di carica di Lire 3.500.000 mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi delle Sezioni è corrisposta una indennità di carica di Lire 3.000.000 mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.750.000 mensili, lorde.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 150.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 80.000 per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.
Art. 48
Indennità di missione
1. Ai componenti delle Sezioni è corrisposta l'indennità di missione nella misura e nei casi previsti dalla legislazione regionale per la missione dei dirigenti regionali appartenenti alla più elevate qualifica funzionale.
Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
Costituzione delle Sezioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.
2. Le Sezioni istituite dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dal trentesimo giorno successivo al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7. A partire da tale data gli Enti locali inviano ad esse gli atti da sottoporre a controllo, nonchè i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti Organi di controllo.
3. Gli Organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel previgente ordinamento, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal comma 2.
4. I compensi e le indennità previste dall'art. 47 si applicano esclusivamente ai componenti delle Sezioni istituite dalla presente legge.
Art. 50
Controllo sulle Assemblee di Comuni
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di adeguamento della legislazione regionale in materia di forme associative tra gli Enti locali, le deliberazioni adottate dalle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla LR 27 febbraio 1984, n. 6, sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 38.
Art. 51
Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina statale in materia di controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono assoggettati all'esame della Sezione prima, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività, esclusivamente i seguenti atti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle assunzioni di personale; piante organiche e relative variazioni; copertura di posti delle posizioni funzionali apicali;
c) provvedimenti di approvazione degli obiettivi di incentivazione della produttività;
d) approvazione dei programmi di spese pluriennali;
e) articolazione dei distretti sanitari di base;
f) convenzioni di cui agli articoli 39, 40, 44 e 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
g) piani di attuazione del piano sanitario regionale e localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente in materia di sanità. IL parere si intende favorevolmente rilasciato se, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, la Giunta regionale o l'Assessore delegato non si siano pronunciati.
3. La Sezione prima, quando esamina gli atti delle Unità sanitarie locali, è integrata da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale nei modi previsti dall'art. 7.
Art. 52
Revisione economico - finanziaria delle Unità sanitarie locali
1. Il Collegio dei revisori, istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale, è composto da tre membri, di cui:
a) uno nominato dal Ministero del tesoro;
b) uno nominato dalla Giunta regionale fra persone con documentata esperienza e professionalità nel campo giuridico - amministrativo;
c) uno nominato dal Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale; questo membro assume la Presidenza del Collegio.
2. Il componente del Collegio di cui alla lettera c) del comma 1 è scelto all'interno delle categorie indicate al comma 2, dell'art. 57, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) i membri del Comitato regionale di controllo;
b) i membri del Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale;
c) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano, nell' amministrazione dell'Unità sanitaria locale, l'ufficio di amministratore o di componente del Comitato dei garanti, di membro dell'ufficio di direzione, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
d) i dipendenti dell'Unità sanitaria locale;
e) i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
f) gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un' attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali con l'Unità sanitaria locale;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell' art. 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità sanitaria locale.
5. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che lo ha espresso.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti contabili e amministrativi della Unità sanitaria locale.
7. Al Collegio dei revisori dei conti spetta:
a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità sanitaria locale;
b) esaminare i conti consuntivi e redigere una relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
c) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
d) effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, i riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
e) esercitare ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
8. Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
9. Il Collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui al comma 2 dell'art. 50 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile delle Unità sanitarie locali da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri delle sanità e del tesoro.
10. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
11. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.
12. Il compenso per i revisori è stabilito dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore a quella che è determinata, in generale, per i revisori presso Comuni di dimensioni demografiche analoghe a quelle delle Unità sanitarie locali.
13. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
Art. 53
Revisori dei conti nel Circondario di Rimini
1. In sede di prima applicazione della presente legge i revisori dei conti previsti all'art. 12 della LR 6 giugno 1989, n. 20, così come sostituito dall'art. 42, sono nominati per l'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 54
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la LR 27 febbraio 1974, n. 9, come modificata dalle Leggi regionali 23 luglio 1979, n. 17; 12 dicembre 1985, n. 28 e 13 aprile 1987, n. 15;
b) la LR 3 agosto 1982, n. 37;
c) la LR 9 marzo 1990, n. 16.
2. Sono altresì abrogati:
b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 della LR 2 agosto 1984, n. 42; nonchè il comma 1 dell'art. 23 della medesima legge limitatamente alle parole " - effettuare il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica di cui all' art. 18 ";
c) l'art. 44 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, nonchè la lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della medesima legge, limitatamente alle parole " anche a norma dell'art 44 della presente legge ";
Art. 55
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 febbraio 1992