Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Costituzione delle Sezioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.
2. Le Sezioni istituite dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dalla data indicata dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7. A partire da tale data gli Enti locali inviano ad esse gli atti da sottoporre a controllo, nonchè i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti Organi di controllo.
3. Gli Organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel previgente ordinamento, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal comma 2.
4. I compensi e le indennità previste dall'art. 47 si applicano esclusivamente ai componenti delle Sezioni istituite dalla presente legge.
Art. 50
Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno 1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi l'art. 30 della L.R. 6/95.
Controllo sulle Assemblee di Comuni
implicitamente abrogato
Pubblicazione ed esecutività degli atti delle Unità sanitarie locali
1. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali previsto dall'art. 4, comma 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 è interrotto qualora l'Assessore competente in materia di Sanità richieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.
2. La sospensione dei termini per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, si applica anche agli atti delle Unità sanitarie locali.
3. Ogni Unità sanitaria locale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Albo per la pubblicazione degli atti. L'Albo è collocato nella sede dell'Unità sanitaria locale, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
4. Gli atti adottati dagli organi di Amministrazione delle Unità sanitarie locali sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
5. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.
Revisione economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali
1.
implicitamente abrogato
2. implicitamente abrogato
3. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) i membri del comitato regionale di controllo;
b) implicitamente abrogato
c) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano, nell'amministrazione dell'Unità sanitaria locale, l'ufficio di amministratore o di componente del Comitato dei garanti, di membro dell'ufficio di direzione, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
d) i dipendenti dell'Unità sanitaria locale;
e) i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
f) gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali con l'Unità sanitaria locale;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4.
L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità sanitaria locale.
5. implicitamente abrogato
6. implicitamente abrogato
7.
implicitamente abrogato
8. Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
9. implicitamente abrogato
10. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
11. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ....
12. implicitamente abrogato
13.
.... I revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei sucessori.
Revisori dei conti nel Circondario di Rimini
implicitamente abrogato
Art. 54
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la
L.R. 27 febbraio 1974, n. 9, come modificata dalle Leggi regionali 23 luglio 1979, n. 17; 12 dicembre 1985, n. 28 e 13 aprile 1987, n. 15;
2. Sono altresì abrogati:
b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'
art. 18 della L.R. 2 agosto 1984, n. 42; nonchè il comma 1 dell'art. 23 della medesima legge limitatamente alle parole " - effettuare il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica di cui all'art. 18 ";
Art. 55
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie " del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.