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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 10

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA'. MODIFICHE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992

Art. 1
Istituzione di nuovi servizi Modifiche all'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
I numeri 40), 41), 42) e 43) del secondo comma dell' art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti:
"40) programmazione sanitaria. Compete al servizio la gestione delle procedure di formazione e di attuazione dei piani sanitari regionali; la determinazione dei fabbisogni finanziari correnti per ciascuna Unità sanitaria locale, le relative assegnazioni e le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle compatibilità finanziarie definite dai servizi finanziari dell'Assessorato al bilancio; la cura delle procedure di controllo di gestione della spesa sanitaria, il controllo e la promozione della qualità dei servizi finanziari, i quali concorrono altresì all'elaborazione delle direttive per la formazione e la gestione dei bilanci delle Unità sanitarie locali, nonchè alle attività di controllo dei bilanci stessi; collabora altresì con il competente servizio entrate, tributi, credito ed ispezioni, per la promozione di verifiche ispettive;
41) programmazione degli investimenti in sanità. Compete al servizio la predisposizione e la gestione dei programmi regionali annuali e poliennali degli investimenti in sanità, nell'ambito delle compatibilità finanziarie definite dai competenti servizi dell'Assessorato al bilancio, le relative assegnazioni finanziarie in conto capitale, nonchè l'analisi economica, la valutazione tecnica e di fattibilità dei progetti di realizzazione di strutture e presidi sanitari e dei programmi di introduzione ed utilizzo di tecnologie innovative; il coordinamento di eventuali gruppi di lavoro o commissioni tecniche o nuclei di valutazione preposti alla valutazione dei singoli programmi o progetti presentati dalle Unità sanitarie locali;
42) programmazione delle risorse umane. Compete al servizio: l'espletamento delle funzioni di programmazione e di controllo connesse al governo del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale;
43) assistenza di base, specialistica e ospedaliera. Compete al servizio la trattazione degli affari riguardanti la disciplina dei limiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese nell'ambito dell'articolazione distrettuale delle Unità sanitarie locali e della rete ospedaliera regionale; la partecipazione alla definizione dei contenuti e delle modalità operative previsti dagli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale operante per il Servizio sanitario nazionale in regime di convenzionamento, nonchè la uniforme applicazione dei contenuti degli accordi stessi da parte delle Unità sanitarie locali; la definizione e il coordinamento delle competenze regionali in materia di esercizio delle attività sanitarie da parte di istituzioni private sottoposte a regime di autorizzazione e vigilanza, nonchè la partecipazione alla definizione dei contenuti degli strumenti contrattuali tesi alla regolamentazione del loro rapporto con le Unità sanitarie locali in un contesto di uniforme applicazione sul territorio regionale; ".
2. Il numero 44) del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, è abrogato.

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