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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 10

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA'. MODIFICHE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992

INDICE

Art. 1 - Istituzione di nuovi servizi Modifiche all'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
Art. 2 - Modifiche alle competenze dei servizi istituiti dall'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione di nuovi servizi Modifiche all'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
I numeri 40), 41), 42) e 43) del secondo comma dell' art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti:
"40) programmazione sanitaria. Compete al servizio la gestione delle procedure di formazione e di attuazione dei piani sanitari regionali; la determinazione dei fabbisogni finanziari correnti per ciascuna Unità sanitaria locale, le relative assegnazioni e le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle compatibilità finanziarie definite dai servizi finanziari dell'Assessorato al bilancio; la cura delle procedure di controllo di gestione della spesa sanitaria, il controllo e la promozione della qualità dei servizi finanziari, i quali concorrono altresì all'elaborazione delle direttive per la formazione e la gestione dei bilanci delle Unità sanitarie locali, nonchè alle attività di controllo dei bilanci stessi; collabora altresì con il competente servizio entrate, tributi, credito ed ispezioni, per la promozione di verifiche ispettive;
41) programmazione degli investimenti in sanità. Compete al servizio la predisposizione e la gestione dei programmi regionali annuali e poliennali degli investimenti in sanità, nell'ambito delle compatibilità finanziarie definite dai competenti servizi dell'Assessorato al bilancio, le relative assegnazioni finanziarie in conto capitale, nonchè l'analisi economica, la valutazione tecnica e di fattibilità dei progetti di realizzazione di strutture e presidi sanitari e dei programmi di introduzione ed utilizzo di tecnologie innovative; il coordinamento di eventuali gruppi di lavoro o commissioni tecniche o nuclei di valutazione preposti alla valutazione dei singoli programmi o progetti presentati dalle Unità sanitarie locali;
42) programmazione delle risorse umane. Compete al servizio: l'espletamento delle funzioni di programmazione e di controllo connesse al governo del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale;
43) assistenza di base, specialistica e ospedaliera. Compete al servizio la trattazione degli affari riguardanti la disciplina dei limiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese nell'ambito dell'articolazione distrettuale delle Unità sanitarie locali e della rete ospedaliera regionale; la partecipazione alla definizione dei contenuti e delle modalità operative previsti dagli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale operante per il Servizio sanitario nazionale in regime di convenzionamento, nonchè la uniforme applicazione dei contenuti degli accordi stessi da parte delle Unità sanitarie locali; la definizione e il coordinamento delle competenze regionali in materia di esercizio delle attività sanitarie da parte di istituzioni private sottoposte a regime di autorizzazione e vigilanza, nonchè la partecipazione alla definizione dei contenuti degli strumenti contrattuali tesi alla regolamentazione del loro rapporto con le Unità sanitarie locali in un contesto di uniforme applicazione sul territorio regionale; ".
2. Il numero 44) del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, è abrogato.
Art. 2
Modifiche alle competenze dei servizi istituiti dall'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
I numeri 37), 38) e 39) del secondo comma dell'art 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti:
"37) sicurezza e medicina preventiva del lavoro. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la medicina preventiva e l'igiene del lavoro, la sicurezza degli impianti, la protezione ambientale e sanitaria da radiazioni ionizzanti, il coordinamento della rete laboratoristica regionale, i grandi rischi industriali;
38) igiene pubblica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'igiene pubblica, all'igiene ambientale e degli alimenti, alla medicina legale, ai problemi delle malattie infettive, all'educazione sanitaria;
39) veterinario. Compete al servizio lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica in materia di sanità pubblica veterinaria; provvede allo studio ed alla progettazione di piani e programmi regionali in materia veterinaria (sia di sanità animale che di igiene degli alimenti), nonchè, in collaborazione con altri assessorati, di piani e programmi finalizzati al miglioramento delle produzioni; espleta inoltre i compiti tecnici ed amministrativi connessi alle competenze regionali sull'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia - Romagna; ".
Art. 3
1. A modifica del comma 6 dell'art. 21 della LR 8 marzo 1984, n. 11, il numero degli incarichi di coordinamento è elevato fino ad un massino di venticinque, fermo restando il numero massino di posti della seconda qualifica dirigenziale come stabilito dall'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44, così come modificato dall'art. 38 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 febbraio 1992

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