LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 9
UTILIZZAZIONE, PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CARATTERE UMANITARIO E DI COOPERAZIONE, DEI BENI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE CANCELLATI DAI RISPETTIVI INVENTARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992
Art. 1
Autorizzazione alle Unità sanitarie locali
1. Le Unità sanitarie locali della regione Emilia - Romagna sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario in base all'art. 7 dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale n. 3310 del 28 giugno 1988 per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo.