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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 9

UTILIZZAZIONE, PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CARATTERE UMANITARIO E DI COOPERAZIONE, DEI BENI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE CANCELLATI DAI RISPETTIVI INVENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992

Art. 2
Soggetti abilitati alla richiesta
1. Possono presentare richiesta alle Unità sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1:
- le organizzazioni regionali locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
- le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno, operanti nel territorio regionale.
2. La cessione del materiale dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovrà inoltre segnalare all'Unità sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.

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