LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 9
UTILIZZAZIONE, PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CARATTERE UMANITARIO E DI COOPERAZIONE, DEI BENI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE CANCELLATI DAI RISPETTIVI INVENTARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992
Art. 2
Soggetti abilitati alla richiesta
1. Possono presentare richiesta alle Unità sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1:
- le organizzazioni regionali locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
- le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 , operanti nel territorio regionale.
2. La cessione del materiale dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovrà inoltre segnalare all'Unità sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.