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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 9

UTILIZZAZIONE, PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CARATTERE UMANITARIO E DI COOPERAZIONE, DEI BENI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE CANCELLATI DAI RISPETTIVI INVENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992

Art. 3
Assegnazione dei beni e delle attrezzature
1. All'assegnazione dei beni e delle attrezzature è dato corso con le modalità previste dalle norme di contabilità delle Unità sanitarie locali.

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