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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 9

UTILIZZAZIONE, PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CARATTERE UMANITARIO E DI COOPERAZIONE, DEI BENI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE CANCELLATI DAI RISPETTIVI INVENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 27 febbraio 1992

INDICE

Art. 1 - Autorizzazione alle Unità sanitarie locali
Art. 2 - Soggetti abilitati alla richiesta
Art. 3 - Assegnazione dei beni e delle attrezzature
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alle Unità sanitarie locali
1. Le Unità sanitarie locali della regione Emilia - Romagna sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario in base all'art. 7 dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale n. 3310 del 28 giugno 1988 per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 2
Soggetti abilitati alla richiesta
1. Possono presentare richiesta alle Unità sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1:
- le organizzazioni regionali locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
- le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno, operanti nel territorio regionale.
2. La cessione del materiale dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovrà inoltre segnalare all'Unità sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.
Art. 3
Assegnazione dei beni e delle attrezzature
1. All'assegnazione dei beni e delle attrezzature è dato corso con le modalità previste dalle norme di contabilità delle Unità sanitarie locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 febbraio 1992

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