LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 11
ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIALE (LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 TITOLO I, CAPO III) IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Legge di pura modifica agli artt. 8 e 10 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44, abrogata da art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 12 marzo 1992
Art. 1
1.
All'art. 8 della LR n. 44 del 1984, primo comma, secondo alinea, dopo le parole
" del Presidente della Giunta "
e prima delle parole " e degli Assessori "
, è aggiunta la locuzione " del Vicepresidente della Giunta ".