LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 11
ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIALE (LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 TITOLO I, CAPO III) IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Legge di pura modifica agli artt. 8 e 10 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44, abrogata da art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 12 marzo 1992
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
All'art. 8 della LR n. 44 del 1984, primo comma, secondo alinea, dopo le parole
" del Presidente della Giunta "
e prima delle parole " e degli Assessori "
, è aggiunta la locuzione " del Vicepresidente della Giunta ".
Art. 2
1. All'art. 10 della LR n. 44 del 1984, quarto comma, secondo alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 marzo 1992