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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 11

ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIALE (LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 TITOLO I, CAPO III) IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 12 marzo 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
All'art. 8 della LR n. 44 del 1984, primo comma, secondo alinea, dopo le parole
" del Presidente della Giunta "
e prima delle parole
" e degli Assessori "
, è aggiunta la locuzione
" del Vicepresidente della Giunta ".
Art. 2
1. All'art. 10 della LR n. 44 del 1984, quarto comma, secondo alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la congiunzione
" e "
posta tra
" Consiglio "
e
" del "
è soppressa e sostituita da una virgola;
b)
al termine è aggiunta la locuzione
" e del Vicepresidente della Giunta ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 marzo 1992

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