LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 11
ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIALE (LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 TITOLO I, CAPO III) IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge abrogata da:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: