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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 14

ELEVAZIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA. ULTERIORI MODIFICHE ALLA LR 1 DICEMBRE 1979, N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 12 marzo 1992

INDICE

Art. 1 - Condizioni per l'applicazione del beneficio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Condizioni per l'applicazione del beneficio
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 40 della L. R. 1 dicembre 1979, n. 45, è aggiunto il seguente:
" L'acconto di cui al secondo comma può essere elevato al 90% del contributo concesso per le aziende o imprese che abbiano fatto ricorso, nel trimestre immediatamente precedente alla presentazione della domanda, all'anticipazione di tesoreria o che comunque espongano, nel medesimo trimestre, una posizione debitoria con istituti di credito ".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione, e 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comne legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 marzo 1992

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