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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1992, n. 17

PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 23 marzo 1992

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa dell'emanazione della legislazione di riordino dell'organizzazione turistica regionale e, comunque, per non oltre un anno dalla data della loro scadenza, gli organi delle Aziende di promozione turistica nominati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 14 e 16 della LR 20 gennaio 1986, n. 2, concernente la organizzazione turistica della Regione Emilia - Romagna, sono prorogati in carica nella loro composizione attuale.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31, comma secondo, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 marzo 1992

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