Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

(Legge di pura modifica agli artt. 6 e 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 25 novembre 1992

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 6 della LR n. 17 del 1991
Art. 2 - Modifiche all'art. 12 della LR n. 17 del 1991
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 6 della LR n. 17 del 1991
1.
Al comma 10 dellart. 6 della LR n. 17 del 1991, le parole
" centoventi giorni "
sono sostituite dalle seguenti:
" duecentoquaranta giorni" .
Art. 2
Modifiche all'art. 12 della LR n. 17 del 1991
1.
Il comma 3 dell'art. 12 della L. R. n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del quindici per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino e valorizzazione ambientale delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivitè estrattive. ".
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 novembre 1992

Espandi Indice