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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA - ROMAGNA( ATER), ALL'ASSOCIAZIONE " ERT - EMILIA - ROMAGNA TEATRO" E ALL'ASSOCIAZIONE " CENTRO REGIONALE DELLA DANZA".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 5
1. La Regione concorre al finanziamento delle associazioni indicate all'art. 1 mediante la concessione di un contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa per la partecipazione alle suddette associazioni.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale, sulla base della dimostrazione del pareggio di bilancio conseguito in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.
3. La Regione conferisce altresì quote " una tantum" a titolo di partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle associazioni indicate nell'art. 1.

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