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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA - ROMAGNA( ATER), ALL'ASSOCIAZIONE " ERT - EMILIA - ROMAGNA TEATRO" E ALL'ASSOCIAZIONE " CENTRO REGIONALE DELLA DANZA".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alle seguenti associazioni:
- associazione teatrale Emilia - Romagna( ATER) avente per scopo la promozione e valorizzazione delle attività teatrali e dello spettacolo in genere e delle attività culturali e educative connesse:
- associazione" ERT - Emilia - Romagna Teatro" avente per scopo svolgere attività di produzione e di esercizio teatrale attraverso una o più sale;
- associazione " Centro regionale della danza" avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi.
Art. 2
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che le associazioni di cui all'art. 1 ottengano il riconoscimento della personalità giuridica di cui gli artt. 12 e seguenti del codice civile.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto delle associazioni indicate all'art. 1.
Art. 3
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alle associazioni indicate all'art. 1.
Art. 4
1. Il Consiglio regionale provvede alla elezione dei rappresentanti della Regione negli " organi deliberativi" delle associazioni indicate nell'art. 1.
Art. 5
1. La Regione concorre al finanziamento delle associazioni indicate all'art. 1 mediante la concessione di un contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa per la partecipazione alle suddette associazioni.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale, sulla base della dimostrazione del pareggio di bilancio conseguito in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.
3. La Regione conferisce altresì quote " una tantum" a titolo di partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle associazioni indicate nell'art. 1.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dal versamento delle quote " una tantum" per la formazione del patrimonio delle associazioni, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 aprile 1992

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