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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA (ATER)(1)

(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;

poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)

Art. 1

(abrogato secondo alinea del comma 1 da art. 1 L.R. 21 agosto 2001 n. 30 Sito esterno; abrogato terzo alinea del comma 1 da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10 Sito esterno)

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alle seguenti associazioni:
- associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) avente per scopo la promozione e valorizzazione delle attività teatrali e dello spettacolo in genere e delle attività culturali e educative connesse;
- abrogato
- abrogato(2)

Note del Redattore:

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo

alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."

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