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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA (ATER)(1)

(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;

poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)

Art. 2
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che le associazioni di cui all'art. 1 ottengano il riconoscimento della personalità giuridica di cui gli artt. 12 e seguenti del codice civile.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto delle associazioni indicate all'art. 1.

Note del Redattore:

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo

alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."

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