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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA (ATER)(1)

(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;

poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)

1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. L'associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell'associazione, concede e liquida all'associazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
4. L'associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

Note del Redattore:

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo

alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."

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