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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA (ATER)(1)

(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;

poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)

Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dal versamento delle quote "una tantum" per la formazione del patrimonio delle associazioni, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo

alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."

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