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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA (ATER)(1)

(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;

poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)

Art. 1

(abrogato secondo alinea del comma 1 da art. 1 L.R. 21 agosto 2001 n. 30 Sito esterno; abrogato terzo alinea del comma 1 da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10 Sito esterno)

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alle seguenti associazioni:
- associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) avente per scopo la promozione e valorizzazione delle attività teatrali e dello spettacolo in genere e delle attività culturali e educative connesse;
- abrogato
- abrogato(2)
Art. 2
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che le associazioni di cui all'art. 1 ottengano il riconoscimento della personalità giuridica di cui gli artt. 12 e seguenti del codice civile.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto delle associazioni indicate all'art. 1.
Art. 3
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alle associazioni indicate all'art. 1.
Art. 4
1. Il Consiglio regionale provvede alla elezione dei rappresentanti della Regione negli "organi deliberativi" delle associazioni indicate nell'art. 1.
1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. L'associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell'associazione, concede e liquida all'associazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
4. L'associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dal versamento delle quote "una tantum" per la formazione del patrimonio delle associazioni, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".

L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo

alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."

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