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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 1
Finalità e deleghe di funzioni
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 2, comma 6, della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie nonché per il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento delle stesse; determina altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.
2. Le funzioni amministrative previsti dalla presente legge, ivi comprese quelle riguardanti le materie prime secondarie classificabili tossiche e nocive, sono delegate alle Province e sono svolte in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche statali e alle direttive regionale.

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