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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 10
Comunicazione annuale
1. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 sono tenuti a comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno agli enti delegati territorialmente competenti i dati riassuntivi dell'attività svolta nell'anno solare precedente. Per i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico tali dati saranno desunti dai predetti registri. La comunicazione è firmata dal legale rappresentante dell'azienda.

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