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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ai soggetti di cui agli artt. 4 e 5 è comminata la sanzione del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 3.000.000 in caso di mancata o non corretta tenuta e conservazione dei documenti previsti dagli artt. 6 e 7 e di mancato invio della comunicazione di cui all'art. 10.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spetta alle Amministrazioni provinciali competenti; ad esse sono devolute le relative entrate. Gli enti suddetti si uniformano alle norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concernente la disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno recante modifiche al sistema penale.

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