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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 12
Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Al rimborso delle spese amministrative per l'esercizio delle funzioni delegate provvede la Giunta regionale sulla base del rendiconto dell'attività svolta presentano annualmente dagli enti delegati.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti che verranno autorizzati annualmente sul Cap. 37280 "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini (L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, Titolo III)" della parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31).
3. La denominazione di detto capitolo verrà opportunamente rettificata dopo l'entrata in vigore della presente legge, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

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