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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) materia prima secondaria: residuo derivante da processi produttivi o da raccolte finalizzate che è suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura;
b) stoccaggio intermedio. deposito o ammasso provvisorio precedente il trasporto, il trattamento e il riutilizzo di materie prime secondarie;
c) trattamento: operazione necessarie per il riutilizzo di materie prime secondarie;
d) riutilizzo: processo produttivo nel quale viene utilizzata come materia prima anche o esclusivamente una materia prima secondaria;
e) adeguamento volumetrico: operazioni meccaniche di taglio, frantumazione e compattazione di materie prime secondarie;
f) materia prima corrispondente: materia prima la cui utilizzazione viene sostituita dall'uso della materia prima secondaria.

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